Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5253 del 11 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:5253PEN

Massima

Massima ufficiale
L`obbligo del giudice di procedere all`interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, immediatamente o entro un certo termine dall`inizio dell`esecuzione della custodia stessa, e` limitato, come chiaramente risulta dal testuale tenore dell`art. 294, comma primo, cod. proc. pen., alla sola fase delle indagini preliminari; ragion per cui il detto obbligo cessa quando sia intervenuto il decreto che dispone il giudizio; e cio` anche nel caso in cui l`esecuzione della custodia sia iniziata prima, ma il termine sia scaduto dopo per effetto di impedimento, giusta previsione in tal senso contenuta nei commi primo e secondo del citato art. 294 cod. proc.  pen..     conforme: Sen 27/06/1991 2436 sez 1 Pen Sen 03/02/1992 1094 sez L Civ Sen 09/09/1993 3356 sez 1 Pen

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