Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4663 del 30 novembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4663PEN

Massima

Massima ufficiale
In caso di emissione di nuova ordinanza di custodia cautelare da parte di giudice ritenutosi successivamente competente, non ne è dovuta la notifica o consegna all'interessato, prevista dall'art. 293 cod. proc. pen., in quanto l'art. 27 cod. proc. pen., nel prevedere gli adempimenti cui deve assolvere il giudice competente, richiama solo quelli previsti dagli artt. 292, 317 e 321 stesso codice, e non anche quelli previsti dall'art. 293. (Non risultano precedenti).

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