Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3756 del 22 giugno 1985

ECLI:IT:CASS:1985:3756CIV

Massima

Massima ufficiale
L'art.. 3 ultimo comma della legge 23 aprile 1981 n.. 154, secondo il quale l'incompatibilità con la carica di consigliere comunale, per effetto di lite civile od amministrativa con il comune, non sussiste in relazione ai fatti connessi con l'esercizio del mandato, va inteso come riferito non soltanto alle controversie che risultino strettamente correlate ai compiti istituzionali del consigliere, ma anche a quelle in cui detto amministratore non faccia valere interessi personali e privati, ma interessi della collettività. Pertanto, qualora il consigliere comunale impugni davanti al tribunale amministrativo una deliberazione municipale di approvazione di un progetto edificatorio, deve escludersi, in applicazione della citata norma, una situazione d'incompatibilità per lite pendente (e deve quindi negarsi una ragione di decadenza dalla carica),ove risulti che l'impugnazione medesima sia proposta a tutela esclusivamente di interessi generali, quali quelli attinenti al diritto alla salute ed all'integrità dell'ambiente.

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