Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza n. 191 del 2016

ECLI:IT:TARCZ:2016:191SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'onere di notifica del ricorso a tutti i controinteressati, ai quali l'atto impugnato direttamente si riferisce, comporta l'inammissibilità del ricorso cumulativo, anche qualora la censura principale riguardi l'asserita posizione di conflitto di interesse di un componente della commissione di gara. Ciò in quanto tale soggetto, essendo direttamente esposto a un evidente nocumento, anche di natura penale, per effetto dell'eventuale accoglimento della domanda di annullamento, riveste la qualità di controinteressato, al quale deve essere garantita la possibilità di difendersi e di interloquire nel processo. La giurisprudenza amministrativa ha infatti chiarito che, ove si faccia valere la situazione di incompatibilità riguardante un commissario di gara, gli atti relativi (di nomina della commissione, di dichiarazione di insussistenza di condizioni di incompatibilità, nonché di diniego di autotutela) acquistano una valenza autonoma rispetto all'atto finale di aggiudicazione e devono essere fatti oggetto di impugnativa a sé stante, non essendo consentito alla parte proporre la relativa censura con il ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa. Pertanto, il mancato rispetto dell'onere di notifica del ricorso a tutti i controinteressati, ai quali l'atto impugnato direttamente si riferisce, comporta l'inammissibilità del ricorso cumulativo, anche qualora la censura principale riguardi l'asserita posizione di conflitto di interesse di un componente della commissione di gara, in quanto tale soggetto riveste la qualità di controinteressato, al quale deve essere garantita la possibilità di difendersi e di interloquire nel processo. Ciò in quanto, ove si faccia valere la situazione di incompatibilità riguardante un commissario di gara, gli atti relativi acquistano una valenza autonoma rispetto all'atto finale di aggiudicazione e devono essere fatti oggetto di impugnativa a sé stante, non essendo consentito alla parte proporre la relativa censura con il ricorso contro l'aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa.

Sentenza completa

N. 00022/2016
REG.RIC.

N. 00191/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00022/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 22 del 2016, proposto da:
Agriconsulting S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Catanzaro, Via A.Lombardi, n. 6;

contro

Regione Calabria, rappresentato e difeso per legge dall'avv. ((omissis)), domiciliata in Catanzaro, Cittadella Regionale (Germaneto); Regione Calabria -Dipartimento n. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Regione Calabria - Autorita' di Gestione Psr Calabria 2007 - 2013;

nei confronti di

Cogea - Consulenti per la Gestione Aziendale S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis…

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