Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 19567 del 10 luglio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:19567CIV

Massima

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Il diritto di cronaca e di critica giornalistica, pur costituendo un limite al diritto alla reputazione, trova il suo fondamento nell'interesse pubblico alla libera circolazione delle informazioni e delle idee, purché la notizia divulgata sia sostanzialmente vera, anche solo in via putativa, e la sua diffusione sia giustificata dall'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. Il giudice di merito, nel valutare la sussistenza di tale scriminante, deve accertare la veridicità, anche solo putativa, dei fatti narrati, la continenza espressiva e l'interesse pubblico alla diffusione della notizia, con motivazione congrua e logica, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di illogicità manifesta o di travisamento dei fatti. Grava sul soggetto che invoca la scriminante l'onere di dimostrare la correttezza della propria condotta, in difetto della quale la condotta deve ritenersi illecita. Il controllo di legittimità è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice di merito, della sussistenza dei requisiti del diritto di cronaca/critica, nonché della congruità e logicità della motivazione, senza poter sindacare l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione, riservato al giudice di merito.

Sentenza completa


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto
DIFFAMAZIONE
((omissis)) Presidente
MARCO DELL’UTRI Consigliere
PASQUALINA A. P. CONDELLO Consigliere Rel.
ANTONELLA PELLECCHIA Consigliere
Ud. 17/04/2023 CC
Cron.
R.G.N. 22422/2020
ANNA MOSCARINI
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22422/2020 R.G. proposto da
:
AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.P.A., in persona
del legale rappresentante, TORRISI GIUSEPPE, SANFILIPPO
ROBERTO, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al
ricorso, dall’avv. ((omissis)), domiciliati per legge presso la
Cancelleria della Corte Suprema di cassazione
- ricorrenti-
contro
RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale
rappresentante, PARAGONE GIANLUIGI e ROMANO VITTORIO, tutti
rappresentati e difesi, giuste procure spec…

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