Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4256 del 26 giugno 1986

ECLI:IT:CASS:1986:4256CIV

Massima

Massima ufficiale
Con riguardo al rapporto fra le unita` sanitarie locali ed i medici in regime di cosiddetto convenzionamento, secondo la previsione dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, il quale integra un rapporto privatistico di prestazione d`opera professionale (sia pure con i connotati della "parasubordinazione di cui all'art. 409 n. 3 c. p.c.), le posizioni di diritto soggettivo dei medici medesimi, discendenti dagli accordi collettivi nazionali stipulati in attuazione della citata norma, non sono suscettibili di affievolimento con provvedimento della amministrazione (in difetto di conferimento del relativo potere da parte della legge).   Ne consegue che la controversia promossa da un medico convenzionato (nella specie, addetto al "servizio di guardia"), per denunciare la illegittimita` del provvedimento con il quale l'usl abbia disposto la risoluzione di quel rapporto, in violazione dei patti dei suddetti accordi nazionale, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, cui compete il potere di disapplicare l'atto impugnato, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. e, a tutela degli indicati diritti soggettivi.   da vedere:[s85\04960] [s83\01208]

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