Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7318 del 21 febbraio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:7318PEN

Massima

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La fattispecie associativa delineata dall'articolo 416-bis c.p. è stata introdotta per reprimere realtà associative più "complesse" delle ordinarie associazioni criminali, caratterizzate dalla "sopraffazione" di un determinato territorio per il conseguimento di obiettivi di potere e di utilità economica. Il nucleo della fattispecie incriminatrice si colloca nell'articolo 416-bis c.p., comma 3, laddove il legislatore definisce, assieme, metodo e finalità dell'associazione mafiosa, delineando un reato associativo a gamma applicativa assai estesa, destinato a reprimere qualsiasi manifestazione associativa che presenti quelle caratteristiche di metodo e fini. Nel caso delle c.d. locali di 'ndrangheta, assume particolare rilievo il collegamento della struttura territoriale con la casa madre. Proprio in forza dell'adozione di un modulo organizzativo che ne riproduce i tratti distintivi, caratterizzandone l'intrinseca essenza e perciò lasciando presagire il pericolo per l'ordine pubblico, si è affermato che il reato di cui all'art. 416-bis c.p. è configurabile anche in difetto della commissione di reati-fine e della esteriorizzazione della forza intimidatrice, essendo sufficiente la fama conseguita nel tempo dalla consorteria. La metodologia mafiosa che fa capo ad associazioni a diffusione variegata sul territorio nazionale si salda a filo doppio con la natura delle attività che costituiscono il fine del sodalizio stesso. Altro è misurare il concetto di forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva ove il fine sia la commissione di specifici fatti criminali; altro è analizzare gli stessi connotati tipizzanti ove invece il fine perseguito sia quello di operare una ulteriore locupletazione del sodalizio attraverso l'assunzione o il controllo di attività economiche in sé lecite. In tale prospettiva, la manifestazione esteriore del sodalizio ha connotati e caratteri di appariscenza differenziati, in quanto la illiceità che permea ontologicamente il fine, ove questo sia delittuoso, non altrettanto si caratterizza nella ipotesi in cui la locale intenda perseguire finalità di investimento, locupletazione e accrescimento delle potenzialità economiche dell'intero gruppo. La locale romana è stata "costituita" con l'evidente beneplacito della casa "madre", la cui fama ed il cui prestigio non possono essere messi in discussione, con l'ovvia conseguenza che il modo di essere delle penetrazioni in variegati settori economici fosse finalizzato all'"occupazione" dei diversi settori presi di mira, mentre sotto altro profilo è proprio quel prestigio e quelle modalità di occupazione a rendere emblematico l'impiego di una metodologia tipica di quella consorteria. Non si richiedevano espliciti atteggiamenti di eclatante intimidazione, di coercizione o comunque di violenza in quanto l'obiettivo non era la sopraffazione fisica o morale di quanti venivano in contatto con i vari personaggi della locale, ma all'inverso, quello di consentire l'appropriazione di settori economici che escludessero di fatto un fisiologico libero mercato a tutto vantaggio di una gestione "seppur settoriale" di tipo "monopolistico". La partecipazione del soggetto all'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. è a forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può realizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell'organismo. È sufficiente, ai fini della configurabilità del dolo del concorrente punibile ex art. 110 c.p., che la particolare finalità tipizzata dalla disposizione incriminatrice sia perseguita almeno da uno dei soggetti che concorrono alla realizzazione del fatto, mentre per il concorrente interposto il dolo si può arrestare alla coscienza e volontà del fatto criminoso e di concorrere con altri alla realizzazione del reato di cui all'art. 512-bis c.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere

Dott. MINUTILLO T. Marzia - Consigliere

Dott. CERSOSIMO Emanuel - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 04/06/2022 del Tribunale di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Emanuele Cersosimo;
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Baldi Fulvio che, riportandosi alla memoria scritta depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.
Udite le conclusioni dell'Avvocato Guido Contes…

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