Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3471 del 14 settembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3471PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di riesame, pur dovendosi ritenere che il pubblico ministero, quale "autorita` giudiziaria procedente", sia tenuto a trasmettere al tribunale, ai sensi dell`art. 309, comma quinto, cod. proc,. pen., tutti gli atti a suo tempo presentati al giudice ai sensi dell`art. 291, comma primo, cod.  proc. pen., senza possibilita` di operare nell`ambito di essi alcuna cernita (sempre che, naturalmente, si tratti di atti riguardanti la posizione del soggetto che ha chiesto il riesame e non di altri), deve tuttavia escludersi che l`inosservanza di detto obbligo possa essere, di per se` causa di nullita` del procedimento di riesame e, quindi, dell`ordinanza terminativa di esso, non essendovi alcuna espressa previsione normativa in tal senso ne` potendosi inquadrare la detta inosservanza nell`ambito delle previsioni dell`art. 178 cod. proc. pen., in cui sono indicate le nullita` di ordine generale.  La violazione in questione, tuttavia, potra` comunque assumere indirettamente rilievo sotto il profilo della motivazione dell`ordinanza eventualmente confermativa del provvedimento oggetto di riesame, se ed in quanto risulti che essa si e` basata anche su atti non trasmessi, supponendone l`esistenza, ovvero, non avendone potuto tenere conto (proprio in quanto non trasmessi), abbia per cio` stesso trascurato di valutare elementi ivi contenuti suscettibili di assumere potenziale e decisivo rilievo ai fini di quella che avrebbe potuto essere una diversa decisione.     da vedere: Sen 07/04/1993 380 sez 6 Pen Sen 07/01/1994 4612 sez 1 Pen Sen 11/07/1992 1438 sez 6 Pen Sen 27/07/1992 2919 sez 1 Pen Sen 21/09/1993 8615 sez 4 Pen Sen 21/07/1993 3021 sez 1 Pen

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