Cassazione penale Sez. V sentenza n. 13890 del 22 marzo 2004

ECLI:IT:CASS:2004:13890PEN

Massima

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Il falso materiale in atto pubblico commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, mediante l'alterazione di un registro di protocollo, non può essere considerato innocuo e privo di rilevanza penale, anche se finalizzato a risolvere un contrasto interno all'amministrazione, in quanto lede la pubblica fede e la regolarità delle operazioni amministrative, essendo il registro di protocollo un atto pubblico tutelato dalla legge penale. Ciò anche quando le parti coinvolte siano d'accordo sulla modifica e la situazione oggetto del contrasto rientri nella loro disponibilità, poiché il falso documentale non è escluso dalla mancanza di danno o dalla possibilità di essere facilmente scoperto, essendo sufficiente l'idoneità della condotta a trarre in inganno i terzi. Inoltre, il fatto che per prassi non si protocollino i biglietti di auguri non esclude la capacità decettiva della condotta, in quanto tale prassi non può ritenersi universalmente nota. Infine, la presenza del pubblico ufficiale al momento dell'alterazione del registro di protocollo rende irrilevante ogni indagine sulla paternità delle scritturazioni, essendo sufficiente l'accertamento della sua consapevole partecipazione all'illecito.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.: FOSCARINI BRUNO - PRESIDENTE FERRUA GIULIANA - CONSIGLIERE ROTELLA MARIO - CONSIGLIERE MARASCA GENNARO - CONSIGLIERE PANZANI LUCIANO - CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) Gi. Gu. N. IL (...) 2) An. Gi. N. IL (...) avverso SENTENZA del 12/07/1002 CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere PANZANI LUCIANO udito il Procuratore Generale in persona del Cons. Antonio Albano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio. Udito, per la parte civile, l'Avv. Udit i difensor Avv. Con sentenza 12 luglio 2002 la Corte d'appello di Bologna in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara del 5 aprile 1995, condannava Gi. Ro., G…

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