Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12462 del 21 maggio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:12462CIV

Massima

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Il Decreto Legislativo n. 139 del 2005, articolo 9, comma 9, nel prevedere che "i consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due", stabilisce una causa di ineleggibilità che opera sia nel caso di ulteriore candidatura per la medesima carica precedentemente ricoperta per due mandati consecutivi, sia nel caso in cui un soggetto che abbia già ricoperto per due mandati consecutivi la carica di consigliere intenda candidarsi a quella di presidente, o viceversa, nonché nel caso in cui il candidato all'una o all'altra carica le abbia ricoperte entrambe, consecutivamente, nell'ambito delle consiliature immediatamente precedenti. Tale interpretazione, fondata sul tenore letterale della disposizione e sulla sua ratio di assicurare il ricambio istituzionale nella rappresentanza e nel governo della libera professione, prevale sulla tesi che vorrebbe limitare l'applicazione della causa di ineleggibilità al solo caso di ulteriore candidatura per la medesima carica precedentemente ricoperta, in quanto essa consentirebbe una permanenza a tempo indeterminato del medesimo soggetto negli organi di governo dell'Ordine, con conseguente esclusione di altri eventuali aspiranti dall'accesso alle medesime cariche, in contrasto con l'esigenza di garantire la più ampia partecipazione degli iscritti all'esercizio delle funzioni di governo degli Ordini e di favorirne l'avvicendamento nell'accesso agli organi di vertice. L'interpretazione restrittiva propugnata dal Consiglio Nazionale, peraltro avallata dal Ministero della Giustizia, non può essere condivisa in quanto, pur conferendo una particolare autorevolezza all'opinione dallo stesso manifestata, il potere di vigilanza spettante al Ministero non consente di attribuire natura provvedimentale alle risposte fornite ai quesiti postigli, le quali, in quanto prive di concreta efficacia lesiva, non sono autonomamente impugnabili, ma possono essere contestate soltanto in sede di impugnazione dei provvedimenti che ne abbiano fatto applicazione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA ((omissis)) - Presidente

Dott. GENOVESE ((omissis)) - Consigliere

Dott. SAMBITO ((omissis)) C. - Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3365/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
- ricorrenti -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
- controricorrente -
e
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
- intimati -
nonche…

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