Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza breve n. 1506 del 2013

ECLI:IT:TARCT:2013:1506SENB

Massima

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Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008 può essere adottato dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare. Tale provvedimento può essere adottato in presenza di due distinti presupposti, alternativamente individuati dalla norma: l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Non è quindi necessaria la concorrenza di entrambi i presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione. Le dichiarazioni rese dai lavoratori all'atto dell'accesso ispettivo, in quanto espresse senza alcuna preordinazione, assumono particolare rilievo probatorio e possono prevalere sulla documentazione formalmente esibita dal datore di lavoro, qualora da esse emerga l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare. Ciò vale anche nel caso in cui il datore di lavoro tenti di mascherare l'effettiva natura del rapporto di lavoro attraverso il ricorso a contratti di collaborazione o di volontariato. L'adozione del provvedimento di sospensione non richiede una specifica valutazione degli ulteriori interessi coinvolti, qualora risulti accertato l'impiego di personale irregolare in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. In tali casi, infatti, l'interesse del datore di lavoro a proseguire l'attività imprenditoriale facendo uso di lavoro irregolare non è meritevole di tutela, mentre l'interesse dei lavoratori a svolgere le proprie prestazioni nel rispetto della normativa vigente risulta prevalente.

Sentenza completa

N. 00599/2013
REG.RIC.

N. 01506/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00599/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 599 del 2013, proposto da:
CDF Avvenire S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso lo stesso, in Catania, Via Milano 85;

contro

Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (Direzione Territoriale del Lavoro - Servizio XXVI di Siracusa, già Ispettorato Provinciale del Lavoro di Siracusa), in persona dell’Assessore pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Og…

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