Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1985 del 2012

ECLI:IT:TARCT:2012:1985SENT

Massima

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L'Amministrazione, nei casi di cui all'art. 42-bis, primo e secondo comma, d.p.r. n. 327/2001 (utilizzo di un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, ovvero in forza di atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, ovvero di atto che abbia dichiarato la pubblica utilità di un'opera, ovvero di decreto di esproprio successivamente annullato in sede giurisdizionale, ovvero nel caso di ritiro di uno di tali atti da parte dell'Amministrazione durante la pendenza di un giudizio per il loro annullamento), ha l'obbligo di attivare e concludere il procedimento relativo alla valutazione degli interessi in conflitto al fine di stabilire se procedere all'acquisizione autoritativa dell'immobile, ovvero alla sua restituzione secondo la disciplina civilistica. Tale valutazione amministrativa discrezionale è necessariamente prodromica rispetto alla concreta opzione fra acquisizione autoritativa e restituzione "civilistica" e deve essere obbligatoriamente compiuta dall'Amministrazione in tutti i casi in cui si verifichi una delle situazioni contemplate dal primo e dal secondo comma della disposizione indicata. L'alternativa provvedimentale che si pone per l'Amministrazione allorquando essa proceda alla preliminare valutazione degli interessi in conflitto non è esattamente quella fra acquisizione autoritativa e concreta restituzione dell'immobile, ma piuttosto quella fra acquisizione e non acquisizione del bene. La concreta restituzione dell'immobile rappresenta un semplice obbligo civilistico - cioè una mera conseguenza legale della decisione di non acquisire l'immobile assunta dall'Amministrazione in sede procedimentale - ed essa non costituisce, né può costituire, espressione di una specifica volontà provvedimentale dell'autorità.

Sentenza completa

N. 00416/2012
REG.RIC.

N. 01985/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00416/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 416 del 2012, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall’Avv. ((omissis)), con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale, in Catania, Via Milano 42/a;

contro

Comune di Francavilla di Sicilia, non costituito in giudizio;

avverso

il silenzio del Comune di Francavilla di Sicilia sulle istanze del ricorrente in data 22 febbraio 2011, 5 settembre 2011 e 30 gennaio 2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2012 il dott. ((omissis)) …

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