Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1321 del 13 febbraio 1984

ECLI:IT:CASS:1984:1321PEN

Massima

Massima ufficiale
Il ricorso per cassazione proposto solo per il capo della sentenza relativo a una misura di sicurezza, anche patrimoniale (nella specie, confisca), è inammissibile, trovando in tal caso applicazione gli artt. 212 e 640 cod. proc. pen. che disciplinano l'autonoma impugnazione delle statuizioni sulle misure di sicurezza davanti al giudice competente.

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