Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 10634 del 2017

ECLI:IT:TARLAZ:2017:10634SENT

Massima

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La convenzione di lottizzazione stipulata tra un Comune e un privato lottizzante comporta l'obbligo per quest'ultimo di realizzare le opere di urbanizzazione primaria a suo carico, secondo le modalità e i tempi previsti nella convenzione. Tale obbligo è propter rem e si trasferisce ai successivi acquirenti dei lotti solo in virtù di espressa pattuizione negoziale, non potendo il Comune agire direttamente nei loro confronti per l'inadempimento del lottizzante originario. Il Comune, tuttavia, può esercitare i poteri attribuiti dalla convenzione, come la sospensione dei titoli edilizi, la realizzazione diretta delle opere a spese del lottizzante o la dichiarazione di decadenza della convenzione, nonché escutere la fideiussione prestata a garanzia dell'esatto adempimento. In caso di parziale inadempimento del lottizzante, il Comune può ottenere il risarcimento del danno per equivalente, con l'obbligo per il lottizzante di formulare un'offerta di pagamento di una somma di denaro entro un termine assegnato dal giudice. I proprietari degli immobili realizzati, in quanto terzi rispetto alla convenzione, possono agire solo per l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere al completamento delle opere di urbanizzazione e all'assunzione della loro gestione e manutenzione.

Sentenza completa

Pubblicato il 24/10/2017

N. 10634/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06756/2015 REG.RIC.

N. 09691/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6756 del 2015, proposto da:
Comune di Sacrofano, rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lutezia, 8;

contro

Adilve s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Bormida n. 1;
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissi…

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