Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 195 del 2016

ECLI:IT:TARBO:2016:195SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, qualora questa dichiari di non avere più interesse all'impugnazione degli atti amministrativi oggetto del giudizio, ovvero quando l'amministrazione resistente comunichi che l'opera pubblica i cui atti sono stati impugnati non è stata realizzata. In tali ipotesi, il giudice amministrativo è tenuto a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e a dichiarare l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di giudizio tra le parti in considerazione della particolare situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse si fonda sul principio secondo cui l'interesse ad agire deve permanere per tutto il corso del giudizio, essendo venuto meno il presupposto per l'esercizio dell'azione qualora la parte ricorrente abbia perso l'interesse all'annullamento degli atti impugnati o l'amministrazione non abbia realizzato l'opera pubblica oggetto del contenzioso. In tali casi, il giudice non può pronunciarsi nel merito della controversia, ma deve limitarsi a prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso. La compensazione delle spese di giudizio rappresenta una conseguenza logica della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la particolare situazione processuale, caratterizzata dalla rinuncia della parte ricorrente o dalla mancata realizzazione dell'opera pubblica, non consente di individuare una parte soccombente cui imputare le spese. Pertanto, il giudice amministrativo, valutate le circostanze del caso concreto, può disporre la compensazione delle spese tra le parti, anche in assenza di una espressa richiesta in tal senso.

Sentenza completa

N. 01156/2008
REG.RIC.

N. 00195/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01156/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1156 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società Immobiliare Barchetta di ((omissis)) di Savena S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio, in Bologna, via ((omissis)), 8;

contro

R.F.I. Rete Ferroviaria Itlaliana s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio, in Bologna, Strada Maggiore n. 47;
R.F.I. Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni, Referente di Progetto che ha Approva…

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