Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4864 del 2 febbraio 2024

ECLI:IT:CASS:2024:4864PEN

Massima

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La sospensione dell'esecuzione della pena a norma dell'art. 656 cod. proc. pen. non può essere disposta nei confronti del tossicodipendente o dell'alcool dipendente istante per l'affidamento terapeutico, allorché essa riguardi condanna inflitta per reato ostativo alla sospensione stessa, salvo che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, l'interessato si trovi agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'art. 89 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e l'interruzione del programma in corso possa pregiudicarne il recupero. Il regime cautelare cui il condannato tossicodipendente o alcool dipendente era sottoposto al momento del passaggio in giudicato della sentenza per reato ostativo è rilevante ai fini della concessione della sospensione dell'esecuzione della pena, non essendo sufficiente la mera autorizzazione a svolgere colloqui di sostegno programmati dalla struttura sanitaria. La disciplina speciale prevista dall'art. 89 d.P.R. 309/1990 non trova applicazione nei confronti del condannato per reati ostativi elencati nella legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, in quanto tali reati precludono la concessione degli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE

Composta da:

Dott. ROCCHI Giacomo - Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere

Dott. CURAMI ((omissis)) - Relatore

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere

Dott. MELE ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Qe.Re. nato il 09/07/1992
avverso l'ordinanza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere ((omissis)) CURAMI;
lette le conclusioni del PG, ((omissis)), che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione proposto nell'interesse di Qe.Re. volto ad ottenere la sospensione ex art. 656, comma 10, cod. proc. pen. …

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