Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 1171 del 2017

ECLI:IT:TARBS:2017:1171SENT

Massima

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Il cittadino extracomunitario che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro deve dimostrare di aver svolto un'attività lavorativa regolare e produttiva di un reddito adeguato nel periodo di validità del precedente titolo di soggiorno. La mera iscrizione al collocamento o la presenza di una rete familiare di sostegno non sono sufficienti a giustificare il rilascio di un nuovo permesso in assenza di un effettivo impiego. Qualora il cittadino extracomunitario non abbia mantenuto un'occupazione stabile e redditizia per un periodo ragionevole, l'amministrazione può legittimamente negare il rinnovo del permesso, in quanto il mancato inserimento lavorativo costituisce un indice della carenza di quei requisiti di stabilità e autosufficienza economica che giustificano il rilascio del titolo di soggiorno. L'onere di dimostrare la disponibilità di mezzi di sostentamento e la concreta possibilità di reperire un'occupazione adeguata grava sul richiedente, il quale deve dare prova di un atteggiamento attivo e collaborativo nella ricerca di un lavoro regolare o nell'avvio di un'attività autonoma. Il mancato adempimento di tale onere, unitamente all'assenza di redditi sufficienti per un periodo prolungato, legittima il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, senza che l'amministrazione sia tenuta a concedere ulteriori proroghe o periodi di attesa occupazione.

Sentenza completa

Pubblicato il 26/09/2017

N. 01171/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01329/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2015, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), domiciliato ex art. 25 cpa presso T.A.R. Segreteria in Brescia, via ((omissis)), 3;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

DEL DECRETO QUESTORILE IN DATA 24/2/2015, NOTIFICATO IL 17/4/2015, RECANTE IL DINIEGO SULLA DOMANDA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO.

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