Cassazione penale Sez. I sentenza n. 129 del 7 febbraio 1985

ECLI:IT:CASS:1985:129PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento incidentale di riesame dei provvedimenti di sequestro non può sindacarsi la fondatezza dall'imputazione che è, invece, oggetto del procedimento principale o, se del caso, del procedimento relativo alla scarcerazione ex art. 269 cod. proc. pen. a meno che non si rinvenga una palese difformità tra fattispecie concreta e fattispecie astratta. Infatti, il controllo del giudice collegiale ex art. 343 bis cod. proc. pen. consiste nel verificare: 1) se il provvedimento sia conforme alle norme che ne consentano o ne impongano la emissione; 2) se esso sia rispondente alle esigenze processuali o probatorie o a quelle funzionali alla confisca obbligatoria o al limite, alle esigenze di prevenzione ex art. 219 cod. proc. PEN.. vedi:rifmp.

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