Cassazione penale Sez. V sentenza n. 23219 del 27 maggio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:23219PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il falso in atti pubblici e la truffa ai danni di enti finanziatori di corsi di formazione professionale, realizzati attraverso la contraffazione di documenti attestanti la presenza di allievi inesistenti, integrano gravi condotte penalmente rilevanti, sanzionabili ai sensi degli artt. 476, 479, 640-bis e 110 c.p., anche qualora l'ente organizzatore del corso fosse stato solo delegato e non direttamente responsabile dell'intero procedimento. Infatti, l'interesse degli imputati a percepire il compenso per l'attivazione del corso, indipendentemente dalle loro specifiche incombenze burocratiche, rende le condotte ascrivibili alle fattispecie criminose contestate, in quanto finalizzate all'indebito arricchimento a danno dell'ente finanziatore. La falsità di alcune firme, accertata dal perito, unitamente alle dichiarazioni testimoniali, costituisce prova sufficiente della responsabilità penale degli imputati, non essendo necessario un ulteriore approfondimento istruttorio, atteso che le persone assenti dal corso non avrebbero avuto alcun interesse a negare la propria partecipazione. Pertanto, la condanna degli imputati per i reati di falso e truffa aggravata risulta pienamente giustificata, a prescindere dalla circostanza che non fosse loro obbligo accertare la presenza degli allievi, essendo tale incombenza demandata ad altri soggetti.

Sentenza completa

De C. N., B. M., G. L. e G. L. propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe riportata, confermativa di quella 3.12.1999 del Tribunale di Trapani, che li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia, in quanto colpevoli dei delitti: A) ex artt 61 n. 2-81 cpv. - 110 - 112 n. 1-476 c.p., B) artt. 61 n. 2-81 cpv 110, 112 n. 1479 c.p., C) artt. 61 n. 7 - 110 - 112 n. 1-640 bis c.p. Secondo la ipotesi di accusa, i predetti, responsabili di corsi di formazione professionale finanziati dalla ((omissis)), avrebbero contraffatto le domande di iscrizione e le firme di presenza relative ad alcuni soggetti, attestando, in tal modo, falsamente la loro presenza alle lezioni; con gli artifizi sopra descritti, i predetti si sarebbero procurati ingiusto profitto (con danno degli enti finanziatori).
Ricorre per cassazione il difensore degli imputati, deducendo innanzitutto violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità, in quanto, essendo stata rinviata prelim…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.