Cassazione penale Sez. II sentenza n. 23810 del 8 giugno 2016

ECLI:IT:CASS:2016:23810PEN

Massima

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Il regime transitorio di cui all'art. 117 del d.lgs. n. 159 del 2011 in materia di misure di prevenzione si applica a tutti gli interventi giudiziari successivi alla proposta di applicazione della misura, ivi comprese le questioni sulla revocazione, anche se insorte dopo l'entrata in vigore della novella legislativa, senza che rilevi il momento in cui il provvedimento di prevenzione sia divenuto definitivo. L'esistenza di eventuali cause di incompatibilità del giudice ex art. 34 c.p.p., ove non rilevata tempestivamente con dichiarazione di astensione o istanza di ricusazione, non incide sulla validità del provvedimento e non determina la nullità dello stesso. Ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, è ammissibile la richiesta fondata su prove preesistenti ma non acquisite, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice nel precedente giudizio, atteso che in tal caso la loro mancata acquisizione non può essere censurata. La valutazione complessiva degli elementi fattuali e probatori, anche di natura indiziaria, che hanno condotto alla confisca, ove congruamente motivata, esclude l'infondatezza della misura e la possibilità di una sua revoca, anche in assenza di una specifica prova contraria fornita dal destinatario della confisca.

Sentenza completa

sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);
avverso il decreto n. 11/2009 TRIBUNALE di GENOVA, del 12/10/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO PRESTIPINO;
RITENUTO IN FATTO
Ricorre il difensore di (OMISSIS), terzo interveniente nel procedimento di prevenzione definito con provvedimento della Corte di Appello di Genova del 15.11.2012, avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova del 12.10.2015, che rigetto' l'istanza di revoca della confisca disposta nei suoi confronti relativamente ad alcuni beni ritenuti nella disponibilita' di (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), cont6estualemnte sottoposti a misura di prevenzione personale.
Deduce il ricorrente:
L'incompetenza funzionale del Tribunale, appartenendo la cognizione dell'istanza alla Corte di Appello di Genova ai sensi dell'articolo 630 c.p.p. e Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 28; non sarebbe applicabile al riguardo la disposizione t…

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