Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 604 del 13 luglio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:604CIV

Massima

Massima ufficiale
Le ordinanze rese dalla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, su istanza di ricusazione, sono impugnabili con ricorso alle sezioni unite civili della corte di cassazione, le quali decidono in camera di consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 ultimo comma della legge 24 marzo 1958 n. 195 (come modificato dalla legge 3 gennaio 1981 n. 1) e dello art. 69 quarto comma cod. proc. PEN.. peraltro, anche con riguardo a detta impugnazione, il sindacato della suprema corte è circoscritto alle questioni di legittimità, restando preclusa ogni possibilità di riesame delle risultanze istruttorie, la cui valutazione spetta esclusivamente alla suddetta sezione disciplinare, con il solo obbligo di fornire motivazione adeguata ed esente da vizi logici od errori giuridici.

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