Cassazione penale Sez. II sentenza n. 46039 del 10 dicembre 2007

ECLI:IT:CASS:2007:46039PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La retrodatazione della misura cautelare, prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, opera automaticamente in presenza di una connessione qualificata tra i procedimenti, mentre in assenza di tale connessione, la retrodatazione costituisce un rimedio rispetto a una scelta indebita dell'autorità giudiziaria di tenere separati i procedimenti, pur potendoli riunire. In quest'ultimo caso, il giudice è tenuto a verificare, ai fini della decorrenza della misura, se la scelta di separare i procedimenti sia stata artificiosa, ovvero priva di valide ragioni processuali, anche qualora i numeri di registro generale siano distinti e i fatti contestati siano diversi. Tale verifica deve essere compiuta attraverso un'adeguata motivazione che dia conto della correttezza della separata iscrizione, tenendo conto della sussistenza agli atti del primo procedimento di elementi probatori idonei a consentire l'emissione di un provvedimento cautelare anche in relazione ai fatti oggetto del secondo procedimento. Ove tali elementi sussistano, la scelta di non riunire i procedimenti deve ritenersi artificiosa e, pertanto, la misura cautelare deve essere retrodatata al momento in cui è stata adottata nel primo procedimento, salvo che le successive integrazioni probatorie abbiano rilevanza processuale tale da giustificare la separazione dei procedimenti.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente

Dott. DI JORIO Giorgio - Consigliere

Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere

Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere

Dott. IASILLO Adriano - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CO. VA. , n. (OMESSO);

avverso l'ordinanza 24/07/07 del Tribunale del riesame di Lecce;

sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. ((omissis)), che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio;

sentito il difensore avv. Arico' G., che ha insistito nella richiesta d'annullamento.

OSSERVA

Il 24 luglio 2007 il Tribunale di Lecce ha confermato l'ordinanza …

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