Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 16652 del 19 dicembre 1990
ECLI:IT:CASS:1990:16652PEN
Massima
Massima ufficiale
L'abrogata fattispecie criminosa di cui all'art. 324 c. p. - che si distingueva da quella di abuso innominato prevista dall'art. 323 c. p. per il fatto che lo sfruttamento dell'ufficio era, nell'art. 324 in funzione di un tornaconto personale, nell'art. 323 finalizzata al vantaggio o al danno del terzo - e` assorbita, qualora quel tornaconto abbia carattere di ingiustizia, nella nuova formulazione dell'art. 323 c. p. (come modificato dall'art. 13 della legge n. 162 del 1990), nel quale sono previste due figure d`abuso d`ufficio. Pertanto ove, prima della entrata in vigore della legge n. 162 del 1990, sia stato contestato il reato di cui all'art. 324 c. p., connotato da una strumentalizzazione dell'ufficio in funzione di un vantaggio economico ingiusto, il fatto viene a ricadere, nella previsione del secondo comma dell'art. 323. Ne consegue che nella successione delle due diverse leggi penali deve trovare applicazione quella in vigore al momento del fatto, che prevedeva una minore pena detentiva minima. (Conf Cass 26 giugno 1990, Luciano)
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