Cassazione penale Sez. I sentenza n. 418 del 6 giugno 1987

ECLI:IT:CASS:1987:418PEN

Massima

Massima ufficiale
A norma dell'art. 201, comma settimo, cod. proc. pen., in ogni caso di impugnazione i motivi devono essere esposti specificamente a pena di inammissibilità e cioè devono consistere nell'indicazione chiara di una determinata censura avente ad oggetto il provvedimento impugnato nel suo complesso, o una parte di esso, che deve essere perfettamente identificabile, ovvero uno o più degli atti che hanno preceduto tale provvedimento (o una parte dell'atto), nonché nell'indicazione sia pure sintetica, ma completa delle ragioni di fatto e di diritto su cui si intende fondare la censura, a meno che l'indicazione della censura non contenga già implicitamente anche tali ragioni. Soltanto in questo modo il giudice del gravame è posto in condizione di individuazione nei suoi esatti termini la critica che si muove al provvedimento impugnato e di valutarne pienamente la fondatezza o meno.

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