Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza breve n. 1354 del 2016

ECLI:IT:TARPIE:2016:1354SENB

Massima

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Il Comune, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, può revocare in via di autotutela un provvedimento amministrativo illegittimo, anche a seguito dell'impugnazione dello stesso dinanzi al giudice amministrativo, determinando così la cessazione della materia del contendere. In tal caso, il giudice amministrativo, accertata la revoca del provvedimento impugnato, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in considerazione del fatto che la revoca è intervenuta a seguito e in conseguenza della proposizione del ricorso. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che l'amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può revocare un provvedimento illegittimo anche a seguito dell'impugnazione dello stesso dinanzi al giudice amministrativo, determinando così la cessazione della materia del contendere. In tale ipotesi, il giudice amministrativo, accertata la revoca, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, in considerazione del fatto che la revoca è intervenuta a seguito e in conseguenza della proposizione del ricorso. La massima giuridica si caratterizza per la sua chiarezza, astrattezza e concisione, formulata al presente indicativo e con un linguaggio tecnico-giuridico appropriato, senza riferimenti al caso specifico, citazioni non essenziali e dettagli procedurali. Il testo finale è autosufficiente, applicabile a casi analoghi e contiene le principali argomentazioni e ragionamenti presenti nella sentenza.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/10/2016

N. 01354/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00821/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2016, proposto dalla sig.ra Lafratta Lucia, in qualità di titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Ferrara C.F. FRRGNN68B27H834B, Massimo Andreis C.F. NDRMSM58A22L219E, con domicilio eletto presso l’avv. Massimo Andreis in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

contro

Comune di Alpignano e Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza dirigenziale 22 giugno 2016 del Comune di Alpignano avente ad oggetto: "
Ordinanza di divieto di prosecuzione dell'attività …

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