Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 261 del 2011

ECLI:IT:TARTOS:2011:261SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il contrasto di un'opera edilizia con lo strumento urbanistico vigente, anche in parte, determina l'impossibilità di ottenere la sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985, in quanto tale norma presuppone la conformità dell'intervento realizzato con la disciplina urbanistica. Inoltre, la realizzazione di manufatti in violazione della distanza minima di rispetto dai corsi d'acqua stabilita dalla legge, pur se in area assentita per altri interventi, comporta l'illegittimità dell'opera e la conseguente necessità di procedere alla sua demolizione, in quanto tali distanze sono poste a tutela di interessi pubblici di carattere ambientale e idrogeologico, volti a garantire la possibilità di effettuare le normali operazioni di manutenzione e ripulitura dei corsi d'acqua e a prevenire il rischio di esondazioni. L'amministrazione comunale, pur in presenza di un titolo edilizio in variante urbanistica rilasciato dalla provincia, mantiene il potere-dovere di vigilare sulla corretta attuazione del progetto autorizzato e di ordinare la demolizione delle opere realizzate in difformità, anche parziale, dallo stesso, non essendo sufficiente il mero riscontro formale della conformità degli elaborati progettuali. Pertanto, il Comune è legittimato ad adottare provvedimenti sanzionatori, quali l'ordine di demolizione, nei confronti di opere edilizie che, pur rientrando nel perimetro di un progetto approvato in conferenza di servizi e con variante urbanistica, risultino in contrasto con la disciplina urbanistica vigente o con le distanze di rispetto dai corsi d'acqua stabilite dalla legge, senza che ciò comporti una violazione del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

N. 02062/2001
REG.RIC.

N. 00261/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02062/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2062 del 2001, proposto da Busisi Ecologia s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Firenze, via della Condotta, n.12;

contro

Comune di Grosseto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avvocato ((omissis)) in Firenze, viale Europa n.101;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale del Comune di Grosseto, prot. n. 60 del 18 giugno 2001, e di tutti gli atti c…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.