Cassazione civile Sez. I sentenza n. 24441 del 21 novembre 2011

ECLI:IT:CASS:2011:24441CIV

Massima

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La regolarità della contabilità dei lavori pubblici, redatta dal direttore dei lavori, costituisce il presupposto necessario per l'accertamento dei crediti e debiti delle parti nell'ambito di un contratto di appalto. In assenza di un conto finale dei lavori redatto in contraddittorio con l'appaltatore, le riserve da questi iscritte nel registro di contabilità non possono essere considerate efficaci, in quanto non precisate nei termini di legge. Pertanto, il mancato rispetto delle formalità previste dalla normativa di settore per la redazione della contabilità e del conto finale preclude all'appaltatore la possibilità di far valere i propri crediti, anche relativi a lavori extra-contrattuali, in assenza di un valido accordo scritto con la stazione appaltante. Analogamente, l'ente locale non può far valere propri crediti nei confronti dell'appaltatore, se non risultanti dalla contabilità regolarmente tenuta. Il recesso dell'appaltatore dal contratto, se accettato dalla stazione appaltante, rende superflue le riserve iscritte in contabilità, non essendo più necessaria la loro precisazione nei termini di legge. Tuttavia, il recesso non esonera l'appaltatore dall'onere di provare l'esistenza di eventuali diritti, come il mancato svincolo di polizze fideiussorie o il rimborso di materiali lasciati in cantiere, che non trovano riscontro nella contabilità dei lavori.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente

Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere

Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere

Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere

Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 27201 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2006 da:

GA. RO. ((OMESSO)), titolare dell'omonima impresa di costruzione, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Giuseppe Gioacchino Belli n. 122, presso l'avv. MASOTTI Giulio, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMUNE di S. ELIA FIUMERAPIDO (FR) (c.f. (OMESSO)), in persona del sindaco …

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