Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza n. 433 del 2013

ECLI:IT:TARPIE:2013:433SENT

Massima

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La demolizione e ricostruzione di un edificio, anche con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, rientra nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380/2001, purché non comporti modifiche alla configurazione interna ed esterna dell'immobile già approvata. L'Amministrazione comunale non può, pertanto, qualificare arbitrariamente tale intervento come nuova costruzione, determinando un maggior costo di costruzione a carico del proprietario, in assenza di una adeguata motivazione che giustifichi il mutamento della qualificazione giuridica dell'intervento. Il principio di buona amministrazione e di tutela dell'affidamento del privato impongono all'Amministrazione di rispettare la qualificazione giuridica dell'intervento edilizio già precedentemente approvata, salvo che non emergano elementi oggettivi e sopravvenuti che giustifichino il cambio di qualificazione. In tali casi, l'Amministrazione ha l'onere di motivare in modo chiaro e congruo il mutamento della qualificazione, nel rispetto del contraddittorio con il privato interessato. Il mancato rispetto di tali principi determina l'illegittimità del provvedimento impositivo del maggior costo di costruzione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme indebitamente richieste al proprietario.

Sentenza completa

N. 00564/2006
REG.RIC.

N. 00433/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00564/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 564 del 2006, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Comune di Rivara, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via ((omissis)), 44;

per l'annullamento

- della nota Prot. 968, Ufficio Tecnico del Comune di Rivara, recante data 27 febbraio '06, con cui sono stati richiesti € 13.022,64 a titolo di oneri afferenti alla quota relativa al costo di co…

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