Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1386 del 15 gennaio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:1386PEN

Massima

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Il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) si configura nella condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, in quanto tale targa costituisce una certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo. La fattispecie si distingue dalla mera circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, sanzionata in via amministrativa ai sensi dell'art. 100, commi 12 e 14, del Codice della Strada, in quanto in questo caso non è contestata all'agente la contraffazione della targa. Pertanto, la modifica della sequenza numerica della targa, effettuata al fine di porre il veicolo in circolazione con dati di identificazione alterati, integra gli estremi del reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, senza che rilevi la circostanza che l'imputato sia stato anche l'autore materiale della contraffazione, essendo sufficiente la condotta di alterazione della targa per realizzare la fattispecie delittuosa. Tale principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, trova applicazione anche nel caso in cui la modifica della targa sia stata realizzata mediante l'apposizione di strisce adesive al fine di evitare che il numero originale potesse essere rilevato dagli apparecchi automatici per il controllo di velocità, configurando così una falsa realtà documentale, ancorché non definitiva.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTEMBRE Antonio - Presidente

Dott. GORJAN Sergio - Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere

Dott. BORRELLI Paola - Consigliere

Dott. AMATORE Roberto - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROBERTO AMATORE;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI LEO GIOVANNI, che conclude per l'inammissibilita'.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste ha integralmente confermato la sentenza di condanna emessa dal Tri…

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