Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 1040 del 2013

ECLI:IT:TARLT:2013:1040SENT

Massima

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La legittimazione ad agire in giudizio di un'associazione di categoria è subordinata alla prova della rappresentatività degli interessi della categoria unitariamente considerata, desumibile dalle finalità statutarie e dall'attività di tutela svolta, non essendo sufficiente la mera rappresentanza di una sezione locale. Pertanto, il ricorso proposto da un'associazione è inammissibile ove non sia depositato lo statuto dell'associazione e non sia altrimenti provato che l'azione è esercitata a tutela di finalità istituzionali proprie dell'ente, essendo necessario che gli interessi degli iscritti siano univocamente conformi a quello fatto valere in giudizio. L'associazione ricorrente deve dimostrare di agire a tutela di interessi collettivi della categoria rappresentata, non essendo sufficiente la mera rappresentanza di una sezione locale. La legittimazione ad agire in giudizio di un'associazione di categoria è subordinata alla prova della rappresentatività degli interessi della categoria unitariamente considerata, desumibile dalle finalità statutarie e dall'attività di tutela svolta. Pertanto, il ricorso proposto da un'associazione è inammissibile ove non sia depositato lo statuto dell'associazione e non sia altrimenti provato che l'azione è esercitata a tutela di finalità istituzionali proprie dell'ente, essendo necessario che gli interessi degli iscritti siano univocamente conformi a quello fatto valere in giudizio. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che la legittimazione a ricorrere di un'associazione deriva dalla rappresentatività sì come desumibile dalle finalità statutarie e dall'attività di tutela degli interessi della categoria unitariamente considerata, con conseguente sua esclusione quando non sia certo che gli interessi degli iscritti siano univocamente conformi a quello a tutela del quale l'associazione agisce. Pertanto, il ricorso deve ritenersi inammissibile ove l'associazione ricorrente non abbia depositato copia del proprio statuto, né venga altrimenti provato che il ricorso è proposto a tutela di finalità istituzionali sue proprie.

Sentenza completa

N. 01243/2004
REG.RIC.

N. 01040/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01243/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1243 del 2004, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Associazione Piccoli Proprietari Case (A.P.P.C.) Sezione di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto in Latina, presso ((omissis)). Pol, alla via Giustiniano, n. 3;

contro

comune di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ((omissis)), con domicilio eletto in Latina, presso ((omissis)). Mantovano, al viale ((omissis)), Latinafiori, Torre 5 Gigli;
Regione Lazio, n.c.…

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