Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4624 del 19 maggio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:4624PEN

Massima

Massima ufficiale
Ogni reato che, al di là della motivazione contingente che ha determinato l'agente a commetterlo, sia inquadrabile, per la tipologia cui esso come fattispecie appartiene, tra quelli utili al raggiungimento finale dello scopo di sovversione antidemocratica, è automaticamente aggravato in forza dell'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito nella legge n. 15 del 16 febbraio 1980, così come è automatico l'aumento della pena ivi previsto in misura fissa. Non occorre, cioè, indagare se al momento del fatto costituente illecito penale l'intenzione del reo fosse quella di compiere un'azione di sovversione, essendo sufficiente che l'azione obiettivamente valutata corrisponda ad una di quelle tipiche, mercè le quali la sovversione voluta sia ipoteticamente conseguibile. (Nella specie il reato di oltraggio commesso contro agenti di custodia è stato ritenuto integrare i presupposti sopra indicati).

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