Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza n. 1957 del 2017

ECLI:IT:TARMI:2017:1957SENT

Massima

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Il ricorso giurisdizionale diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente, qualora questa dichiari di non avere più interesse all'annullamento degli atti impugnati. In tal caso, il giudice amministrativo, preso atto della rinuncia all'azione, dichiara l'improcedibilità del ricorso, compensando le spese di lite tra le parti. Tale principio trova applicazione anche quando l'Amministrazione resistente aderisca alla domanda di compensazione delle spese, in ossequio al canone di leale collaborazione tra le parti processuali e al principio di economia processuale. La dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse della parte ricorrente costituisce un provvedimento di carattere meramente processuale, che non entra nel merito della legittimità degli atti impugnati, ma si limita a prendere atto dell'assenza di un interesse concreto ed attuale della parte all'annullamento degli stessi. In tal modo, il giudice amministrativo evita di pronunciarsi nel merito della controversia, allorché la stessa sia divenuta priva di utilità per il ricorrente. Il principio di economia processuale impone al giudice di evitare pronunce di merito su questioni divenute prive di interesse per le parti, al fine di concentrare l'attività giurisdizionale sui soli contenziosi effettivamente rilevanti. Ciò consente di assicurare un più celere e razionale svolgimento del processo amministrativo, in ossequio ai canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Pertanto, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite, rappresenta uno strumento processuale volto a garantire l'economia e la ragionevole durata del processo amministrativo, evitando pronunce di merito su questioni divenute prive di utilità per le parti.

Sentenza completa

Pubblicato il 13/10/2017

N. 01957/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01470/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso 1470 del 2016, proposto da Lanzanova S.n.c. di Lanzanova Gianpietro e C., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria dell'a.t.i. composta dalle imprese De Leo G. S.n.c. di De Leo Cosimo Donato e da F. lli Vegetti s.n.c. di Vegetti Gerardo, anche ricorrenti in proprio, assistita e difesa dagli avvocati Luigi Guidi e Silvia Nicodemo, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Guidi in Milano, c/o Segreteria Tar Milano;

contro

il Comune di Monza, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Annalisa Bragante e Giancosimo Maludrottu, con domicilio eletto …

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