Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Latina sentenza n. 265 del 2024

ECLI:IT:TARLT:2024:265SENT

Massima

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Il mancato adempimento di un decreto ingiuntivo esecutivo da parte di una pubblica amministrazione obbliga il giudice amministrativo ad assegnare un termine perentorio per l'esecuzione dello stesso e, in caso di perdurante inadempienza, a disporre la nomina di un commissario ad acta con il compito di provvedere in via sostitutiva all'integrale ottemperanza del provvedimento giudiziale, con addebito delle relative spese a carico dell'ente pubblico inadempiente. Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impone al giudice di garantire l'esecuzione forzata delle proprie decisioni anche nei confronti della pubblica amministrazione, al fine di assicurare il rispetto del giudicato e la realizzazione del diritto del privato creditore. L'inottemperanza della pubblica amministrazione a un decreto ingiuntivo esecutivo integra una grave violazione dei doveri di leale collaborazione istituzionale e buona amministrazione, comportando l'applicazione di misure coercitive volte a superare l'inerzia dell'ente pubblico e a tutelare in modo effettivo la posizione giuridica del soggetto che ha ottenuto il titolo esecutivo. Il giudice amministrativo, nell'esercizio dei poteri di ottemperanza, deve garantire il giusto contemperamento tra l'interesse pubblico al corretto impiego delle risorse e l'esigenza di assicurare l'adempimento degli obblighi pecuniari derivanti da provvedimenti giurisdizionali definitivi, evitando che il mancato pagamento di somme dovute possa pregiudicare irrimediabilmente la posizione del creditore. L'intervento sostitutivo del commissario ad acta, nominato dal giudice, rappresenta uno strumento essenziale per assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale e impedire che l'inerzia della pubblica amministrazione si traduca in una negazione del diritto del privato, in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

Pubblicato il 08/04/2024

N. 00265/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00625/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex
art. 114 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2023, proposto da Officine CST s.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t.
, rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, via V. Monti 30;

contro

Azienda speciale di Terracina (LT), in persona del legale rappresentante 
p.t.
, non costituita in giudizio;

per l’ottemperanza al

decreto ingiuntivo del Tribunale ordinario di Latina -OMISSIS-pronunciato sul ricorso n.r.g. -OMISSIS- munito di formula esecutiva e non opposto.

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