Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3544 del 4 febbraio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:3544CIV

Massima

Generata da Simpliciter
Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità di un amministratore locale ai sensi dell'art. 143, comma 11, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) è autonomo rispetto al procedimento penale e non richiede che la condotta dell'amministratore integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio. È pertanto sufficiente accertare la presenza di elementi di collegamento tra l'amministratore locale oggetto dell'addebito, tali da essere ritenuti idonei ad influenzare e condizionare la formazione della volontà dell'ente pubblico, senza che la condotta dell'amministratore debba necessariamente assumere una connotazione penalmente rilevante. La misura interdittiva elettorale non presuppone l'esistenza di "evidenze giudiziarie" di collegamenti tra l'amministratore locale e la criminalità organizzata, essendo sufficiente che emerga una situazione di permeabilità dell'amministrazione comunale alle ingerenze e pressioni delle associazioni criminali, tale da determinare un'alterazione della formazione della volontà degli organi elettivi. Ai fini della dichiarazione di incandidabilità, non è necessario che la condotta dell'amministratore integri gli estremi di un reato, essendo sufficiente che egli abbia tenuto un atteggiamento di tolleranza e omissività rispetto a situazioni di condizionamento dell'ente da parte della criminalità organizzata, anche se risalenti a precedenti consiliature, purché i relativi effetti si siano protratti fino all'ultima consiliatura oggetto di scioglimento. La responsabilità dell'amministratore locale può essere affermata anche in relazione a condotte omissive e tolleranti rispetto a situazioni di abuso e illeciti perpetrati da soggetti contigui alla criminalità organizzata, qualora tali condotte abbiano determinato un'alterazione della formazione della volontà degli organi elettivi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 22939/2020 r.g. proposto da:
(OMISSIS), (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in (OMISSIS);
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12;
- controricor…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.