Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16727 del 24 agosto 2004

ECLI:IT:CASS:2004:16727CIV

Massima

Massima ufficiale
L'opposizione di cui al terzo comma dell'art. 2527 cod. civ. costituisce l'unico rimedio accordato al socio escluso per far valere l'illegittimità del provvedimento, anche nel caso in cui se ne contesti la regolarità; pertanto, una volta decorso il termine (trenta giorni dalla comunicazione) stabilito a pena di decadenza per la proposizione di tale impugnazione, deve escludersi che eventuali vizi del provvedimento possano essere dedotti in giudizio dalla parte interessata o rilevati dal giudice.

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