Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35190 del 10 dicembre 2020

ECLI:IT:CASS:2020:35190PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La sentenza emessa nel giudizio abbreviato non deve essere notificata per estratto all'imputato assente, in quanto, a seguito della riforma della disciplina sulla contumacia, non trovano più applicazione le disposizioni di cui all'art. 442, comma 3, c.p.p. e all'art. 134 disp. att. c.p.p., essendo state tacitamente abrogate dalla L. n. 479/1999, che aveva esteso al giudizio abbreviato l'istituto della contumacia, e successivamente espressamente abrogate dalla disciplina del processo "in absentia" introdotta con la L. n. 67/2014. Pertanto, l'assenza di notifica della sentenza all'imputato non comparso non incide sulla decorrenza del termine per impugnare, in quanto l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sull'obbligo di notifica esclude l'imprevedibilità della decisione giudiziale che ha adottato una delle soluzioni in contrasto, in aderenza alla giurisprudenza maggioritaria. Inoltre, affinché possa invocarsi il principio dell'irretroattività dell'orientamento del giudice della nomofilachia, in deroga alla natura formalmente dichiarativa degli enunciati giurisprudenziali, devono ricorrere cumulativamente i seguenti presupposti: che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su di una regola del processo; che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo; e che il suddetto "overruling" comporti un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. Tali condizioni non ricorrono nel caso di specie, in cui la giurisprudenza di legittimità si era espressa in senso largamente maggioritario per l'avvenuta abrogazione della previsione contenuta nell'art. 442, comma 3, c.p.p., anche in epoca precedente alla pronuncia delle Sezioni Unite "Sinito", non configurandosi un mutamento di orientamento repentino ed inopinato che richieda una tutela dell'affidamento incolpevole della parte.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio - Consigliere

Dott. DE SANTIS ((omissis)) - rel. Consigliere

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere

Dott. SGADARI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) (OMISSIS), n. ad (OMISSIS);
2) (OMISSIS), n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Potenza in data 10/1/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. DE SANTIS ((omissis));
Udita la requisitoria del P.g., Dott. SECCIA Domenico, che ha concluso per l'inammissibilita' dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Potenza dichiarava inammissibile per tardivi…

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