Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4288 del 12 dicembre 1994

ECLI:IT:CASS:1994:4288PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), il giudice decide sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, senza possibilità di ulteriori acquisizioni. Il momento ultimo per formulare la richiesta di applicazione della pena, a norma dell'art. 446 comma primo cod. proc. pen., è la dichiarazione di apertura del dibattimento. Ciò implica che nessun accertamento di merito è consentito al giudice, che deve solo, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, procedere all'esame e alla deliberazione delle questioni relative alla costituzione delle parti (artt. 484-490 cod. proc. pen.) e delle questioni preliminari (art. 491 cod. proc. PEN.). E' pertanto inibito al giudice di procedere ad accertamenti relativi alla avvenuta restituzione del prezzo del reato e al risarcimento del danno.

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