Cassazione penale Sez. III sentenza n. 916 del 3 aprile 1996
ECLI:IT:CASS:1996:916PEN
Massima
Massima ufficiale
La contravvenzione di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283 consiste nel porre in vendita sostanze alimentari adottando denominazioni o nomi impropri idonei, fra l'altro, a indurre gli acquirenti in errore sulla natura, la sostanza, e la qualità del prodotto, conseguendone che, perché tale fattispecie risulti realizzata, è necessario che venga posta in essere un'attività fraudolenta idonea ad assorbire e distorcere l'attenzione normale (e non svagata) del consumatore medio, traendolo in inganno sull'effettiva qualità del prodotto o facendogli credere, contrariamente al vero, che una determinata merce possegga qualità superiori rispetto a prodotti analoghi.
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