Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4825 del 9 febbraio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:4825PEN

Massima

Massima ufficiale
La distinzione tra il delitto di estorsione e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario, consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, in vista del quale la persona offesa si induce a quell'azione od omissione da cui deriva il conseguimento del profitto ingiusto dell'agente. Si ha truffa aggravata quando il danno non viene prospettato come certo e sicuro, ma soltanto come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'imputato, giacché in tal caso l'offeso non è coartato nella sua volontà ma si determina all'azione di omissione in stato di errore.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.