Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - Bologna sentenza n. 322 del 2012

ECLI:IT:TARBO:2012:322SENT

Massima

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La comunicazione di avvio del procedimento costituisce una regola applicabile alla generalità dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli a carattere autonomo attinenti alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, sia essa esplicita o implicita. Pertanto, l'approvazione del progetto di un'opera pubblica che valga come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1 del 1978, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, al fine di consentire al proprietario espropriando di apportare utili elementi di valutazione nella fase anteriore alla conclusiva decisione di realizzare l'opera. L'omissione di tale comunicazione determina l'illegittimità dell'atto di approvazione del progetto e, in via derivata, del provvedimento consequenziale finalizzato all'occupazione d'urgenza dell'area interessata dall'intervento. Inoltre, l'adozione del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, in epoca successiva all'entrata in vigore dell'art. 45 del d.lgs. n. 80 del 1998, è di competenza del funzionario dirigente dell'Ufficio tecnico dell'Amministrazione procedente, atteso che detta norma attribuisce alla dirigenza la competenza ad adottare tutti gli atti di gestione, inclusi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno. Pertanto, l'atto di autorizzazione all'occupazione d'urgenza adottato dalla Giunta comunale è viziato per incompetenza.

Sentenza completa

N. 00957/1999
REG.RIC.

N. 00322/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00957/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la ((omissis))

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 957 del 1999 proposto da ((omissis)) e ((omissis)), rappresentati e difesi dall’avv. ((omissis)) e presso lo stesso elettivamente domiciliati in Bologna, via dei Mille n. 7/2;

contro

il Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’Ufficio legale comunale in Bologna, via Oberdan n. 24;

nei confronti di

Parrocchia di S. Eugenio in Bologna, in persona del legale rappresentante p.t. ((omissis)), difesa e rappresentata dall’avv. ((omissis)) e presso lo stesso elettivamente domiciliata in Bologna, via ((omissis)) n. 55;
Curia Arcivescovile di …

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