Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 56 del 5 gennaio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:56CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la nullita` del decreto di citazione e degli atti successivi, derivante dall`inosservanza dell`art. 33 quarto comma del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511, sul decorso di almeno dieci giorni "liberi" (non prolungabili in relazione al luogo di residenza) dalla comunicazione del decreto stesso all`udienza di discussione davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, e` sanabile in dipendenza della comparizione in detta udienza, ovvero della tacita accettazione degli effetti dell`atto (art. 187 ultimo comma cod. proc. pen. abrogato), non anche, pertanto, in dipendenza della presentazione di memoria difensiva nel corso di quel termine, non essendo da essa desumibile la rinuncia dell`incolpato ad usufruire dell`intero tempo accordatigli per predisporre le proprie difese.   da vedere: [s84\03951]

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