Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 26495 del 9 luglio 2010

ECLI:IT:CASS:2010:26495PEN

Massima

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Il mancato avviso all'indagato della data di fissazione dell'udienza camerale per il riesame della misura cautelare, in assenza di una valida notifica, comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, la declaratoria di inefficacia della misura cautelare in atto e l'immediata scarcerazione dell'indagato, salvo che non sia detenuto per altra causa. Il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa dell'indagato rappresentano principi fondamentali del giusto processo, la cui violazione determina l'invalidità degli atti processuali compiuti in sua assenza. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale deve essere preceduta dalla regolare convocazione dell'indagato, al fine di garantirgli la possibilità di partecipare all'udienza e di far valere le proprie ragioni. L'inosservanza di tale adempimento, senza che sia data prova della sua regolare notifica, comporta l'annullamento dell'ordinanza e la cessazione degli effetti della misura cautelare, a tutela del diritto di difesa dell'indagato e del principio del contraddittorio, cardini del giusto processo. La Corte di Cassazione, rilevata la mancata notifica all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, ha pertanto annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, dichiarandone l'inefficacia e disponendo l'immediata scarcerazione dell'indagato, salvo che non fosse detenuto per altra causa.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAMENDOLA ((omissis)) - Presidente

Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere

Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere

Dott. FAZIO ((omissis)) - Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ga. Mi. , nato il (OMESSO);

avverso l'ordinanza 14 dicembre 2009 del Tribunale del riesame dell'Aquila che ha respinto il ricorso contro l'ordinanza 17 novembre 2009 dei G.I.P. del Tribunale di Avezzano, il quale aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere per reati Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

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