Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo - L'Aquila sentenza breve n. 439 del 2019

ECLI:IT:TARAQ:2019:439SENB

Massima

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Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione nelle controversie relative alla revoca o al recupero di contributi pubblici erogati sulla base di un rapporto di sovvenzione, quando la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione del beneficio. In tali ipotesi, il privato beneficiario è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario. Il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di controversie riguardanti la concessione e la revoca di contributi e sovvenzioni pubbliche deve essere attuato sulla base del generale criterio fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata, con la conseguenza che sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, mentre alla Pubblica Amministrazione è demandato soltanto il compito di verificare l'effettiva esistenza dei relativi presupposti senza procedere ad alcun apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid, il quomodo dell'erogazione. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva d'interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario.

Sentenza completa

Pubblicato il 14/08/2019

N. 00439/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00298/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 298 del 2019, proposto da
((omissis)), rappresentato e difeso dall'((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Balsorano, via Case Paglicce 14;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via ((omissis)) S. Domenico;
Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca - Servizio Territoriale per L'Agricoltura A non costituito in giudizi…

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