Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3248 del 8 febbraio 1980

ECLI:IT:CASS:1980:3248PEN

Massima

Massima ufficiale
In caso di proscioglimento pronunziato con sentenza penale istruttoria, il ricorso per cassazione della parte civile proposto per la tutela dei propri interessi è inammissibile poiché l'attuale sistema legislativo, dopo la emissione delle sentenze della corte costituzionale 1 del 1979 e 29 del 1972 innovative della disciplina di cui agli artt 23 e 195 Cod. proc. pen., non consente di individuare, in caso di accoglimento del ricorso, il giudice cui il giudizio vada rinviato. Ne deriva che la parte civile può tutelare le proprie ragioni non già con ricorso alle sezioni penali della cassazione, ma in sede civile nei limiti consentiti dal sistema.

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