Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 12064 del 22 marzo 2023

ECLI:IT:CASS:2023:12064PEN

Massima

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La contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione Europea o allo Spazio economico Europeo integra il reato di cui agli articoli 477 e 482 c.p. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale. La patente extracomunitaria deve infatti considerarsi atto tipico ai fini dell'articolo 477 c.p., in quanto la legge italiana riconosce ad essa la funzione di documentare il suo rilascio in un paese straniero quale presupposto per la determinazione di alcuni effetti giuridici nell'ordinamento interno, a prescindere dalla sussistenza degli ulteriori presupposti che legittimano il suo titolare a circolare sulle strade italiane. Pertanto, la contraffazione di tale documento, quando non grossolana, integra il delitto previsto e punito dall'articolo 477 c.p., in combinato disposto con la previsione di cui all'articolo 482 dello stesso codice, a prescindere dal fatto che il documento non sia accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana o dal permesso internazionale di guida, ovvero che il suo titolare risulti residente in Italia da più di un anno. Il riconoscimento internazionale della patente si fonda anzitutto sulla condizione che i singoli Stati ne autorizzino il rilascio e solo in seguito alla verifica delle competenze e delle capacità di colui a cui viene consegnata, sicché la funzione legittimante alla guida non deve essere confusa con l'identità dell'atto, che esprime un autonomo contenuto giuridico riconducibile alle categorie documentali considerate dall'articolo 477 c.p. e che prescinde dalle condizioni estrinseche poste dal codice della strada al fine di consentire al suo titolare di condurre un veicolo nel territorio nazionale. La legge italiana, ai fini summenzionati, riconosce alla patente extracomunitaria proprio la funzione di documentare il suo rilascio in un paese straniero quale presupposto per la determinazione di alcuni effetti giuridici nell'ordinamento interno, riconoscimento che si rivolge alla natura di titolo abilitativo alla guida in genere che il documento esprime, la quale prescinde dalla sussistenza degli ulteriori presupposti che legittimano il suo titolare a circolare sulle strade italiane.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASSANO Margherita - Presidente

Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere

Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere

Dott. TARDIO Angela - Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/06/2021 della Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Luca Pistorelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, c…

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