Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10142 del 12 marzo 2002

ECLI:IT:CASS:2002:10142PEN

Massima

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Il falso ideologico in atto pubblico si configura quando il pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità, anche se tali fatti si basano su elementi documentali in ipotesi falsificati da terzi. Ciò in quanto l'atto pubblico, oltre a riprodurre il contenuto di altri documenti, produce effetti giuridici propri in virtù della verifica e attestazione compiuta dal pubblico ufficiale. Pertanto, il concorrente che abbia indotto il pubblico ufficiale a redigere l'atto pubblico falso, rispon-de del reato di falso ideologico in atto pubblico, ai sensi degli artt. 110 e 479 c.p., a prescindere dall'eventuale falsificazione materiale di altri documenti posti a base dell'atto. La diversa modalità della condotta atipica del concorrente, emersa nel corso del processo, non comporta un mutamento del fatto tale da imporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero per una nuova contestazione, qualora l'imputato sia stato posto in condizione di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione. Inoltre, la pena può essere commisurata anche sulla base di elementi forniti direttamente dall'imputato, come procedimenti penali a suo carico, e la concessione della sospensione condizionale della pena è una facoltà discrezionale del giudice, ancorata agli stessi indici utilizzati per la quantificazione della pena.

Sentenza completa

1 - C. G. è stato tratto a giudizio con l'imputazione del reato di coi agli articoli 48 e 479 c.p. perché, inducendo in errore l'impiegato dell'Ufficio del Registro di Rho, preposto all'esame della denuncia relativa all'INVIM straordinaria 1991 -dallo stesso C. presentata, nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Edera Immobiliare, con allegata una fotocopia che riproduceva falsamente la concessione edilizia rilasciata alla società dal Comune di Rho in data 1.3.89- determinava il pubblico ufficiale alla redazione di un foglio di valutazione fondato sulla documentazione alterata e pertanto anch'esso affetto da falsità.
Il Tribunale di Milano, a stregua delle acquisizioni dibattimentali, lo ha condannato per concorso in falso ideologico, commesso dal pubblico ufficiale ad a. 2 di reclusione.
Ha, all'uopo, ricostruito quanto segue. L'ispettore della D.R.E. Lombardia, Q., ha testimoniato di aver riscontrato la discrepanza tra la c…

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