Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35179 del 21 settembre 2022

ECLI:IT:CASS:2022:35179PEN

Massima

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In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova rilevante ai fini della revoca "ex tunc" della misura è sia quella preesistente e scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva, sia quella sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa, ma non anche quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che si adduca l'impossibilità di tempestiva deduzione per la riscontrata sussistenza di ragioni di forza maggiore. È escluso che chi chieda la revoca (o la revocazione) della confisca di prevenzione possa colmare, a seguito di investigazioni difensive, l'insufficienza dell'apparato probatorio a discarico fornito nel procedimento esitato con l'applicazione della misura, difettando il necessario requisito di novità della prova, trattandosi di prova deducibile ma non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento. Nel procedimento di prevenzione, gli accertamenti in ordine alla disponibilità di fatto del bene da parte del proposto, al valore e alla consistenza del suo patrimonio, devono ormai ritenersi coperti dal giudicato, a prescindere dalla intestazione formale del bene, sicché la produzione di un rogito notarile che attribuisce la proprietà del bene immobile all'odierno richiedente la revoca non appare idonea a giustificare la revoca della misura di prevenzione patrimoniale applicata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere

Dott. MANTOVANO Alfredo - Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria D. - rel. Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso il decreto reso il 16 giugno 2021 dalla CORTE di APPELLO di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BORSELLINO MARIA DANIELA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fimiani Pasquale che ha chiesto in via principale di rimettere il ricorso alla Sezioni Unite e, in subordine, l'annullamento del decreto impugnato con rinvio.
RITENUTO IN …

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