Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4539 del 22 febbraio 1983

ECLI:IT:CASS:1983:4539PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso in cui si debba applicare la sanzione sostitutiva a pena detentiva congiunta a pena pecuniaria, non è possibile sostituire l'ammenda con la sanzione pecuniaria di somma corrispondente, ma va prima ragguagliata l'ammenda all'arresto ex art. 135 cod. pen., e poi applicata l'ulteriore corrispondente sanzione determinata per l'arresto.

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