Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8610 del 5 ottobre 1982

ECLI:IT:CASS:1982:8610PEN

Massima

Massima ufficiale
Il notaio che attesti falsamente che la firma è stata apposta in sua presenza da persona da lui preventivamente identificata, commette falsità ideologica in atto pubblico, aggravata ai sensi del secondo comma dell'. 476 cod. PEN.. l'atto di autentica, infatti, rappresentando la documentazione di un'attività compiuta direttamente dal pubblico ufficiale, non ricollegata ad altri atti preesistenti, costituisce atto pubblico con funzione probatoria autonoma, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 476 e 479 cod. pen., ed essendo dotato, per espresso dettato di legge (. 2700 cod. civ.), di efficacia probatoria fino a querela di falso, rientra sicuramente tra quelli di fede privilegiata.

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