Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5267 del 12 giugno 1997

ECLI:IT:CASS:1997:5267CIV

Massima

Massima ufficiale
La mancata comunicazione anche ad uno solo dei condomini dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta la nullità radicale e non l'annullabilità della deliberazione. L'onere di provare che tutti i condomini sono stati tempestivamente avvisati incombe sul condominio convenuto con l'azione di nullità.

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